Esercizio da parte dei Consiglieri Comunali del Diritto di Accesso - Richiesta Copia atti


Che cosa e' e a che cosa serve: 

Ai sensi dell’art. 43 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato.

Il diritto di accesso consiste nel diritto di:
- avere informazioni
- prendere visione di atti
- avere copia di atti.

Il diritto di prendere visione degli atti si concretizza nella lettura e consultazione di atti e provvedimenti formali adottati da qualsiasi organo del comune e dalle sue aziende, nonché degli atti allegati e degli atti preparatori richiamati negli stessi

I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere il rilascio di copie di atti e provvedimenti formali adottati da qualsiasi organo del comune e dalle sue aziende, nonché degli atti allegati e degli atti preparatori richiamati negli stessi.

I predetti diritti sono esercitati presso il comune di Fagnano Olona con le modalità contenute negli articoli dal 62 al 67 del capo terzo del Regolamento del consiglio comunale.

Chi può presentarla: 

Solo i consiglieri comunali.

Quando: 

In qualsiasi periodo dell´anno.

Tempi: 

Di norma entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta o dal completamento della stessa

Costi: 

L’accesso dei consiglieri comunali è gratuito.

Responsabile del Procedimento: 
Responsabile dell’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso
Ufficio di riferimento: 
L’ufficio detentore degli atti per i quali è richiesto l’accesso