Dichiarazione per compensazione di Tributi Comunali
Il contribuente può effettuare compensazioni di debiti e crediti sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti (IMU di competenza del Comune e TASI), nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia dal Comune (ad esempio TARI, TOSAP).
La dichiarazione per la compensazione va presentata entro la scadenza ordinaria prevista per il versamento dell’importo a debito che si intende non versare o versare parzialmente (acconto entro 16/06 e saldo entro 16/12), a compensazione di importi versati precedentemente in eccesso.Il contribuente può richiedere la compensazione in luogo del rimborso, purché non sia intervenuta la decadenza del diritto al rimborso (cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione).
In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.